IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 20 della legge  19  dicembre  1992,  n.  489,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  91/492/CEE  del
Consiglio del 15 luglio 1991; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto fissa le norme sanitarie per la produzione e
la immissione sul mercato dei molluschi  bivalvi  vivi  destinati  al
consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo. 
  2. Il presente decreto si applica, escluse le disposizioni relative
alla depurazione, agli echinodermi, ai  tunicati  ed  ai  gasteropodi
marini. 
 
          AVVERTENZA 
            Per ragioni di urgenza si omette la  pubblicazione  delle
          note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
          comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico
          delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.